Con sentenza del 26 febbraio 2025, n. 591 il Tribunale di Messina, Sezione lavoro, ha ribadito che l’assegnazione a mansioni differenti del lavoratore rispetto a quelle dedotte nel patto di prova determina un vizio funzionale della clausola relativa alla prova che, tuttavia, non pregiudica la validità dello stesso, ma comporta il diritto del lavoratore, ove possibile, alla prosecuzione della prova, o al risarcimento del danno sofferto.