In caso di trasformazione di società di persone, in mancanza della comunicazione formale – “per raccomandata o con altri mezzi” – da parte della società debitrice, prevista dell’art. 2500-quinquies, secondo comma, cod. civ., ai fini della liberazione dalla responsabilità illimitata dei soci di essa, non è neppure ipotizzabile l’attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso previsto da detta norma, per effetto della mancata espressa opposizione dei creditori, per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili. Così si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 11819/2025.