Nell’ordinanza n. 8131 del 2025 la Cassazione civile ha confermato che, in tema di imposte catastali e ipotecarie connesse alle formalità di trascrizione, iscrizione e rinnovazione, il momento impositivo va individuato nella esecuzione di dette formalità, con la conseguenza che la misura dell’imposta è determinata sulla base delle norme relative all’agevolazione “prima casa” a quel momento vigenti. Nella coeva ordinanza n. 8141 del 2025 la Suprema Corte ha affermato che l’agevolazione “prima casa” può essere domandata fino alla richiesta di registrazione della sentenza costitutiva o traslativa del diritto reale.