In materia di cessione dei crediti bancari ex art. 58TUB, qualora l’opponente contesti in modo specifico l’esistenza del credito azionato e la sua inclusione tra quelli oggetto di cessione, incombe sull’opposta l’onere di produrre integralmente il contratto di cessione. Non è idonea a fornire piena prova della titolarità del credito la mera produzione della certificazione notarile, corredata dall’elenco dei crediti e dagli estratti del contratto, trattandosi di elementi privi di autonoma efficacia probatoria e qualificabili come meri indizi. In difetto della prova piena del diritto azionato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Così ha stabilito il Tribunale di Lucca con la sentenza del 6 maggio 2025.