In tema di particolare tenuità del fatto la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato va si considerata ma non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1, c.p. (Cassazione penale, Sez. III, sentenza 12 maggio 2025, n. 17788).