In materia di separazione dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell’obbligato emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 maggio 2025 n. 11611.