Per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9392.