Con la sentenza n. 59 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e) e s), Cost., la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, introdotti dall’art. 11, comma 1, della legge reg. siciliana n. 16 del 2022, nella parte in cui assegnano alla Giunta regionale la funzione di determinare la tariffa per la somministrazione idropotabile all’ingrosso e prevedono una tariffa unica per il servizio di sovrambito, poiché manca una disciplina a livello nazionale quanto allo specifico aspetto della tariffa del grossista, il che esclude la potestà legislativa esclusiva e trasversale dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente quanto alla tariffa idrica (in senso stretto).